RICORSO ALLA CORTE DEI CONTI PER IL RICALCOLO DELLE PENSIONI DEGLI EX DIPENDENTI DELLA POLIZIA DI STATO ARRUOLATI NEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA ANTERIORMENTE AL 25.06.1982 E COLLOCATI IN QUIESCENZA CON UN’ANZIANITA’ DI SERVIZIO UTILE SUPERIORE A 20 ANNI

APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA DEL 44% SULLA QUOTA CALCOLATA CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO (ART. 54 D.P.R. n.1092/1973)

La legge 8 agosto 1995 n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) ha ridelineato il sistema previdenziale definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione.

Il legislatore, tuttavia, nell’introdurre il sistema contributivo ha previsto alcune disposizioni con effetto transitorio che hanno consentito di salvaguardare in tutto o in parte, per coloro che alla data del 31.12.1995 fossero iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o ad una forma previdenziale sostitutiva ed esclusiva della stessa, l’applicazione del sistema retributivo per la liquidazione della pensione.

In particolare, l’art. 1 comma 12 della L. n. 335/1995 ha stabilito, per i soggetti che al 31.12.1995 avessero maturato un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, che la pensione venisse liquidata con un sistema cd. misto (retributivo/contributivo), determinata dalla somma di una quota retributiva per le anzianità maturate sino al 31.12.1995, a sua volta suddivisa in una Quota A (calcolata applicando sulla base pensionabile l’aliquota di rendimento maturata sino al 31.12.1992) e in una Quota B (calcolata applicando sulla media delle ultime retribuzioni l’aliquota di rendimento maturata dal 01.01.1993 al 31.12.1995) e di una quota contributiva per le anzianità di servizio maturate con decorrenza dal 01.01.1996.

L’I.N.P.S., tuttavia, nel calcolare la quota di pensione determinata con il sistema retributivo spettante ai dipendenti della Polizia di Stato arruolati prima del 25.06.1982 (nel disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza) e che alla data del 31.12.1995 vantavano un servizio utile superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni, applica erroneamente ed illegittimamente l’aliquota di rendimento del 35% prevista dall’art. 44 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092 anziché la più favorevole aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del citato secondo il quale “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile…”.

L’interpretazione restrittiva adottata dall’Istituto di Previdenza, che esclude dall’applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 1093/1972 gli ex dipendenti della Polizia di Stato (in quanto “appartenenti ad un Corpo ad ordinamento civile”) che siano stati collocati a riposo con un servizio utile superiore a 20 anni, si basa su una lettura errata delle disposizioni normative ed è stata contraddetta da diverse Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti cha hanno riconosciuto al predetto personale la più favorevole aliquota prevista dall’art. 54 del D.P.R. n. 1093/1972.

Gli ex dipendenti della Polizia di Stato arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza anteriormente al 25.06.1982, che alla data del 31.12.1995 avessero maturato un servizio utile di almeno 15 anni e non superiore ai 18 anni, e il cui trattamento pensionistico sia stato determinato dall’I.N.P.S. con il sistema misto, hanno diritto a domandare il ricalcolo della pensione ai sensi dell’art. 54 D.P.R. n. 1093/1972 (con aliquota di rendimento del 44%) con la conseguente, corretta liquidazione dei futuri emolumenti, degli arretrati non percepiti, con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria a partire dalla data del collocamento a riposo.

I REQUISITI E LE CONDIZIONI PER PROPORRE RICORSO
1) Essere stati arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza anteriormente dalla data del 25.06.1982.
2) Aver posseduto alla data del 31.12.1995 almeno 15 anni e non più di 18 anni di servizio utile.
A tal riguardo va precisato che per i militari alcune Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti, confermate anche in grado d’Appello (ad es. sentenza n. 73 del 2020 della Sezione I Giurisdizionale Centrale d’Appello) hanno riconosciuto il diritto al ricalcolo della pensione anche ai militari che al 31.12.1995 non avessero raggiunto i 15 anni di servizio utile.

I TERMINI PER PROPORRE RICORSO
Il ricorso alla Corte dei Conti territorialmente competente deve essere preceduto da un’istanza in via amministrativa da proporre all’I.N.P.S. e al Ministero dell’Interno.
In caso di risposta negativa o di mancata risposta all’istanza, è necessario proporre ricorso alla Corte dei Conti entro i successivi 3 anni a pena di decadenza.
Con il conferimento dell’incarico l’istanza viene redatta ed inviata dallo Studio, anche al fine di garantire la corretta (ed altamente probabile) instaurazione del successivo giudizio.

INFORMAZIONI DI CONTATTO
Coloro che desiderassero ottenere gratuitamente maggiori informazioni al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per ricorrere così come coloro che desiderassero ottenere informazioni in ordine ai documenti necessari, alle modalità di presentazione delle istanze e dei ricorsi ed ai relativi costi, potranno inviare una e-mail di contatto all’indirizzo di posta elettronica: info@avvocatochiarini.it oppure telefonare al n. 051.2961361 (eventualmente lasciando un messaggio in segreteria).
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